La Conservazione della Natura e le aree protette: considerazioni.

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Dott.ssa Silvia Scozzafava ecologa d’impresa

Conservazione della natura

La Conservazione della Natura e le aree protette: considerazioni

Il sistema delle Aree protette italiane è composto da realtà molto differenti fra loro, ma tutte accomunate da principi fissati nel lontano 1991 dalla Legge Quadro sulle Aree protette: una legge sulla carta molto avanzata, che discende da un approccio alla conservazione ai tempi innovativo, frutto di una profonda riflessione culturale e scientifica, sintetizzata nel meraviglioso libro “Uomini e Parchi”, lettura che consiglio a chiunque voglia approfondire l’argomento anche solo per interesse personale. Peccato che tale lodevole legge sia, nei fatti, largamente disattesa.

Avendo lavorato in questo ambito per più di quindici anni, per poi uscirne volontariamente, ho sviluppato un mio punto di vista un po’ “fuori dal coro” sul senso di fare conservazione, sulle sue sfide ancora attuali ed anche sulle battaglie perse. Non è certo mia intenzione esaurire l’argomento, vastissimo, in queste poche righe, piuttosto quello di fare un po’ di chiarezza sulle varie tipologie di aree, sulle loro finalità, e sullo stato dell’arte.

Innanzitutto, una prima distinzione si pone fra Parchi Nazionali e Parchi (o riserve) regionali. I primi sono Enti autonomi che dipendono dal Ministero dell’Ambiente. I secondi, distinti in Parchi (generalmente più grandi) e Riserve (generalmente più piccole e limitate nei valori tutelati). Vi sono poi una serie di Aree protette derivanti dalla normativa Comunitaria, le Aree Natura 2000, che a volte coincidono con i Parchi o le Riserve Nazionali, ma a volte sono del tutto esterne ad essi. E sono soggette ad una normativa specifica, direttamente discendente da due Direttive specialistiche, la Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli.

Una delle caratteristiche distintive della legge italiana, che accomuna tutte le Aree protette, è il fatto di abbinare la conservazione della Natura con lo sviluppo socio-economico delle comunità interessate. E qui la cosa si fa complicata: perché abbiamo la necessità di conciliare due concetti definiti entrambi in modo piuttosto vago. Cosa significa tutelare la Natura? E cosa significa promuovere lo sviluppo? In un Paese come il nostro, poi, in cui la cultura scientifica in generale, e naturalistica in particolare, è considerata alla stregua di un hobby, il gioco si fa davvero difficile da giocare. E dal momento che le Aree protette sono quasi tutte gestite da Enti pubblici, le regole sono quelle della Pubblica Amministrazione…

Se una azienda ha a che fare con Aree protette, che sia per avviare una attività, o per chiedere autorizzazioni e nulla osta, può non essere immediato capire cosa è richiesto, quale sia il modo migliore per condurre un dialogo proficuo e senza scossoni o sorprese. A ciò si aggiunga il fatto che alcune Regioni italiane sono cronicamente inadempienti verso le normative comunitarie, e potrebbero rilasciare autorizzazioni ad attività in violazione della normativa comunitaria; di conseguenza, anche avendo le carte apparentemente in regola, il rischio è trovarsi bloccati da un ricorso in sede comunitaria, che potrebbe rivelarsi pienamente legittimo. Si tratta di un rischio normativo che si tende a considerare solo in Paesi in via di sviluppo, ma che purtroppo in questo ambito riguarda anche il nostro Paese. E quando questi nodi vengono al pettine, si punta il dito verso “gli ambientalisti che frenano lo sviluppo”, piuttosto che prendere atto del pressappochismo con cui alcuni progettisti ed amministratori si rapportano con le normative europee: una competenza adeguata in materia di conservazione e biodiversità sarebbe stata sufficiente a garantire una progettazione nel rispetto delle norme vigenti, capace di non trovare intralci lungo il percorso.

FAQ

Con il nome di Natura 2000 si intende un insieme di aree di interesse ecologico, distribuite nell’Unione Europea e istituite sulla base di due direttive Comunitarie, la Direttiva Uccelli (2009/147/CE), che è la prima normativa di tutela emessa dall’Unione Europea, essendo stata emanata in una prima versione nel 1979, e la Direttiva Habitat (92/43/CEE), che è il pilastro della strategia di conservazione della biodiversità in Unione Europea. I siti che furono designati a seguito della Direttiva Uccelli prendono il nome di ZPS Zone di Protezione Speciale), mentre i siti designati ai sensi della Direttiva Habitat sono denominati SIC (Siti di Importanza Comunitaria) fino all’approvazione definitiva dei Piani di Gestione, dopo la quale sono denominati ZSC (Zone Speciali di Conservazione).

I siti sono stati designati dopo una lunghissima fase di consultazione con gli Stati membri, che ha comportato innanzitutto la mappatura della distribuzione delle specie vegetali e animali a rischio di estinzione, o in declino diffuso (più di 1000 specie), nonché la classificazione delle tipologie vegetazionali in un sistema europeo unificato di “habitat” (oltre 200 tipi censiti).

Il tratto distintivo dell’approccio Natura 2000 alla conservazione è quello di non vietare in modo acritico intere categorie di attività, ma di richiedere piuttosto una valutazione caso per caso dell’effettivo rischio posto dall’attività (anche esterna al sito) verso la conservazione dei valori specifici tutelati dal sito. È anche esplicitamente prevista la possibilità di interventi di gestione attiva, con la collaborazione di agricoltori e proprietari.

La procedura tecnico-amministrativa per l’autorizzazione di attività in area Natura 2000 prende il nome di Valutazione di Incidenza ed è normata dalla Direttiva Habitat stessa, con l’ausilio di un dettagliato manuale di interpretazione. Dal momento che la valutazione deve entrare nel merito della significatività dell’interferenza dell’attività con determinate specie vegetali ed animali, dovrebbe essere una procedura altamente specialistica. Tuttavia in Italia, anche a causa del quadro normativo delle professioni regolamentate e di ritardi e negligenze nel recepimento della direttiva, sono molto comuni i contenziosi e le procedure di infrazione aperte, che hanno portato ad una percezione distorta e negativa rispetto a questa normativa.

Con il nome di Rewilding si indica un particolare approccio alla conservazione e ripristino della Natura, teso ad eliminare il più possibile l’intervento umano e lasciare che siano le dinamiche ecologiche spontanee a determinare l’evoluzione del progetto sul territorio, dopo averne pianificato con cura l’avvio; nei progetti più complessi, può comprendere la reintroduzione di specie localmente estinte che rivestono ruoli chiave nelle relazioni fra le altre specie e il territorio. Ad esempio, la reintroduzione del bisonte europeo in Romania è finalizzata a favorire una maggiore biodiversità nelle foreste, poiché questo grande erbivoro è in grado di mantenere aperte le radure nelle foreste, diversificando la vegetazione ed il sottobosco. Anche la demolizione delle dighe, portata avanti in modo sistematico da diversi Paesi Europei per ripristinare la continuità degli ecosistemi fluviali, è un esempio di approccio rewilding, che comporta benefici sulla riproduzione della fauna ittica, sulla gestione del deflusso idrico (inclusa una maggiore sicurezza idraulica), e sulla capacità autodepurativa dei fiumi stessi.

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